Il FONDO PATRIMONIALE, disciplinato dall’art. 167 del codice civile, è costituito con atto pubblico da ciascuno o da entrambi i coniugi, o da un terzo che agisca nel loro interesse (genitori, nonni…) anche attraverso testamento, al fine di destinare beni immobili (terreni, fabbricati), o mobili registrati (automobili, barche) o titoli di credito e i loro frutti (ad es., canoni di locazione o di affitto…) a «far fronte ai bisogni della famiglia» e dunque a garantire alla stessa un tenore di vita possibilmente costante. Il fondo patrimoniale si scioglie automaticamente al momento dell’annullamento, scioglimento e cessazione del matrimonio, permanendo tuttavia un effetto ultrattivo su di esso sino al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli.
Sui beni costituiti in fondo patrimoniale non potrà rivalersi alcun creditore il cui sorgere del credito sia estraneo ai bisogni familiari, dovendosi intendere per questi ultimi sia quelli strettamente legati alla sopravvivenza del nucleo (pr es., acquisto dell’abitazione familiare) sia  quelli nati per soddisfarne il mantenimento e lo sviluppo, finanche  quelli sorti per agevolare l’esercizio della professione o dell’impresa di uno dei coniugi dalla quale derivi sostentamento alla famiglia.
Le pronunce dei giudici hanno creato una varia e comunque ampia casistica di quelli che sono da far rientrare tra i bisogni familiari, escludendo con certezza solo le spese voluttuarie.

Il TRUST trova la sua fonte normativa nella  Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata ed eseguita in Italia con la L. n. 364 del 1989. Con il trust <<una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa ->> pone uno o più beni siano <<sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico>>. In sostanza, uno o più beni fuoriescono dal patrimonio del costituente per entrare nella sfera patrimoniale di un fiduciario (trustee) senza però confondersi con i beniappartenenti a quest’ultimo. Il fiduciario si obbliga a gestirli nell’interesse di un terzo o per il conseguimento di uno scopo specifico. Trattasi di un istituto adatto a molte fattispecie; uno dei casi più calzanti, è quello in cui i genitori, prima della loro scomparsa, costituiscono un trust su beni che verranno trasferiti e gestiti ad un fiduciario il quale si occuperà del sostentamento del di loro figlio non in grado di provvedere autonomamente a se stesso.

Mentre la costituzione del fondo patrimoniale è consentita solo ai coniugi, il trust è accessibile anche alle coppie conviventi.

Affinchè i beni costituiti in fondo patrimoniale e trust non siano aggredibili dai creditori personali del disponente, occorrono due requisiti: in primo luogo, che siano stati adottati per fini non fittizi (devono aver realizzato un concreto interesse familiare) ed, inoltre, che non esistano debiti anteriori al momento della costituzione degli stessi.
Ciò, in sostanza, significa che per il nostro ordinamento è legittimo tutelare i beni di famiglia ma non come atti successivi e finalizzati a sfuggire ai propri creditori. Infatti, gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e del trust possono essere oggetto di azione di declaratoria di inefficacia nei confronti e da parte del creditore (azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c.),  ove quest’ultimo dia la prova della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio recatogli, prova che può essere fornita anche con semplici presunzioni.

Inoltre, colui che sottrae beni alla garanzia dei creditori per obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, rischia una condanna ai sensi dell’art. 388 del codice penale per <<mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice>>, punibile a querela della persona offesa.  Nel caso in cui l’intento fosse anche quello di evadere imposte, è altresì applicabile il D. Lgs n. 74 del 2000, che, all’art. 11, disciplina il caso di sottrazione fraudolenta di beni allorchè l’ammontare delle imposte sia superiore ad euro cinquantamila.