Il decreto legge n. 132/2014, all’art. 6, prevede espressamente la possibilità di promuovere la procedura di negoziazione assistita nell’ambito del diritto di famiglia «solo per le coppie coniugate, separande o divorziande», al fine di addivenire ad un accordo per la separazione o per il divorzio, ovvero di modificare la disciplina delle relative condizioni, accordo che dovrà comunque essere poi sottoposto al vaglio del pubblico ministero onde quest’ultimo rilasci autorizzazione o nulla osta, a seconda che vi siano o non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti.

La normativa, dunque, allo stato, non consente di far rientrare nell’istituto della negoziazione assistita in ambito familiare le ipotesi di la disciplina dei rapporti tra genitori conviventi (non coniugati), tanto più in presenza di figli.

In conformità alla normativa, non potendo lo strumento della negoziazione assistita essere applicato estensivamente ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate, il Tribunale di Como, con ordinanza del 13 gennaio 2016, ha disposto la comparizione delle parti dal momento che l’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita, una volta depositato in Tribunale, doveva comunque essere esaminato dal medesimo in camera di consiglio per essere ratificato, in conformità al protocollo adottato «per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337-bis cc».

Mossa dalla crescita progressiva in questi anni del numero di coppie che hanno scelto di convivere piuttosto che contrarre matrimonio, l’avvocatura spinge verso l’allargamento dell’ambito di applicazione della negoziazione assistita a beneficio di tutti.

A tal proposito, l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) ha già presentato proposte di modifica legislativa volte ad estendere la normativa sulla negoziazione assistita alle coppie di genitori non coniugati, nonché ad aprire le porte a tale ambito anche al beneficio del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, ed ancora ad ottenere l’idoneità dell’accordo “negoziato” e certificato dagli avvocati all’immediata trascrivibilità nei registri immobiliari dell’eventuale trasferimento immobiliare che ivi sia previsto.