La legge del 6 maggio 2015 n. 55 (pubblicata in G.U. 11.5.2015 n. 107, entrata in vigore il 26.5.2015) ha introdotto alcune modifiche della legge sul divorzio dell’ 1 dicembre 1970 n. 898, tra le quali la riduzione del lasso di tempo minimo che deve intercorrere tra la separazione e la richiesta di pronuncia del divorzio, che è passato da almeno 3 anni ad almeno 12 mesi nel caso di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
In questi ultimi anni, il legislatore, mosso dall’intento di semplificare e/o accelerare alcune procedure tra le quali quelle che attengono all’ambito della “famiglia”, è impegnato in un processo di progressiva e parziale degiurisdizionalizzazione, attraverso l’attribuzione di nuovi poteri all’avvocato (e ad altre figure quali, ad esempio, gli ufficiali di stato civile), creando tuttavia una rete le cui maglie non sono di immediata comprensione per il cittadino.
Un breve riepilogo delle possibilità nell’articolo “Separazione e divorzio, la lunga strada per la semplificazione dei procedimenti” in Guida al Diritto