La Negoziazione Assistita godeva già di taluni vantaggi fiscali: esenzione dei relativi procedimenti dal versamento del contributo unificato (come da Circolare del Ministero della Giustizia del 29.07.2015) di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di copia. Nell’ambito, poi, degli accordi raggiunti in sede di separazione e divorzio con il procedimento di Negoziazione Asssistita, con risoluzione del 16.07.2015, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essi sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Infine, con la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, comma 618) è stato introdotto il credito d’imposta che spetta alle parti che hanno pagato il compenso agli avvocati per una negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, in caso di successo della negoziazione, o di conclusione dell’arbitrato con lodo, ed è pari al compenso pagato e comunque fino a 250 euro. La stessa legge ha demandato ad uno specifico decreto del Ministero della Giustizia il compito di definire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d’imposta e i controlli sull’autenticità stessa che verrà pubblicato in data 8.1.2016 nella Gazzetta Ufficiale, con il quale il ministero della Giustizia detterà le regole per il riconoscimento del credito d’imposta di cui potranno beneficiare le più recenti forme di soluzione alternative delle cause, ovvero negoziazione assistita e arbitrati…