IL PUNTO SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E IL RUOLO DI INTERMEDIAZIONE SOCIALE DELL’AVVOCATO
Nel ciclone delle leggi che da diversi anni mirano a degiurisdizionalizzare la giustizia, per alleggerire il carico della magistratura, rientra il decreto legge n. 132 del 12.9.2014, come convertito con legge n. 162 del 10.11.2014, con il quale è stato introdotto il procedimento cd. di “negoziazione assistita”.
Trattasi di <<un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo>>. Nell’accordo che deve essere redatto in forma scritta, le parti, assistite dai rispettivi legali, concordano un termine per l’espletamento della procedura (non inferiore a uno e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni), l’oggetto della controversia in materia di diritti disponibili e separazione consensuale e divorzio (esclusi, dunque, i diritti indisponibili e in materia di lavoro).
L’accordo che sia stato raggiunto, le cui sottoscrizioni sono autenticate dai rispettivi legali, è equiparato a molti effetti alla sentenza emessa dal Tribunale ed è, pertanto, titolo esecutivo e per iscrizione di ipoteca.
Il ricorso a tale strumento è facoltativo, salvo per chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti l’importo di cinquantamila euro.
Al fine di implementare tale procedura, agli avvocati è stato fatto obbligo deontologico di informare il cliente (all’atto del conferimento dell’incarico) della possibilita di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, nonchè posto il divieto di utilizzare in giudizio quanto appreso nel corso della negoziazione.
inoltre, al fine di monitorare la frequenza del successo di tale strumento, è stato fatto altresì obbligo ai «difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione» di «trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati».
Il CNF ha il compito istituzionale, poi, di fornire al Ministero della Giustizia (entro il 31 dicembre di ogni anno) i dati riferiti agli accordi di negoziazione raggiunti in relazione alla materia. Il CNF sta provvedendo a questo compito (vedi circolare CNF 11-C- 2015 del 15.10.2015) ed ha potuto verificare che – almeno secondo i dati finora elaborati- circa il 95% degli accordi raggiunti dalle parti con l’ausilio degli Avvocati nella procedura di negoziazione assistita riguarda le separazioni coniugali.
Ad un anno dall’entrata in vigore della negoziazione assistita, quindi, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato i relativi dati statichi (trasmessi dai Consigli degli Ordini circondariali) che testimoniano
<<la vitalità di una procedura che la legge affida “in esclusiva” agli avvocati, proprio in considerazioni della qualificazione e specificità professionale>>.
Come Silvia Izzo, docente di diritto processuale civile della seconda Università degli studi di Napoli e consulente dell’Ufficio studi CNF, ha evidenziato a seguito del convegno “Negoziazione assistita e ruolo dell’Avvocato”, organizzato a Roma ai primi di dicembre del 2015, dall’Osservatorio permanente sulla giurisdizione, <<il CNF vuole promuovere l’adozione di questa procedura, che integra i sistemi di Alternative dispute resolution (arbitrati, mediazione, conciliazione), soprattutto nel campo dove essa è facoltativa e per favorire un più efficiente sistema Giustizia che non abbia esclusivamente nei tribunali il centro dello svolgersi>>.
Si è in tale sede evidenziato che trattasi di <<una procedura che interpella senz’altro tutte le qualità tecnico-professionali dell’Avvocato ma lo invita a raccogliere la sfida della “negoziazione”, per la quale sono necessarie ulteriori skills, tipiche del “negoziatore”>>. All’avvocato è, dunque, richiesto un approccio multidisciplinare che spazia <<da quello “tecnico- normativo” a quello sociologico, sia sotto il profilo del nuovo ruolo di mediazione sociale al quale l’istituto chiama l’avvocato, sia sotto il profilo delle capacità “comunicative” che quest’ultimo è chiamato ad avere per promuovere una negoziazione di successo>>.
Andrea Pasqualin, Consigliere nazionale coordinatore della commissione procedura civile nella sua relazione, ha inquadrato la negoziazione non come un passaggio formale, ma come <<uno spazio di deliberazione e dunque una risorsa importante da valorizzare in un sistema giudiziario- per così dire- “multi-scelta” (giurisdizione, mediazione, arbitrato, negoziazione), nel quale l’Avvocato deve sapersi impegnare in misura sempre maggiore>>.
Michele Sorice, docente di democrazia deliberativa e sociologia della comunicazione dell’Università Luiss- Guido Carli ha inquadrato <<Questo istituto, ispirato a tecniche di comunicazione e partecipazione che paiono innovative per gli Avvocati>> e che <<in realtà restituiscono la professione forense alla sua dimensione di intermediazione sociale>>.
Gianluca Giansante, docente di sociologia della comunicazione dell’Università Luiss- Guido Carli, ha focalizzato l’attenzione sulle “skills” tipiche di una procedura di negoziazione, definendo la negoziazione quale <<una procedura che si definisce “win win”: cioè le parti vincono entrambe. Per questo è importante separare le persone dal problema, focalizzare l’interesse reale di ciascuna parte; utilizzare criteri oggetti di valutazione; e ricercare opzioni creative>>.